Sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per quest’anno e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria al Fondo unico nazionale entro lo scorso 31 ottobre, per il 2018 la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta previsto dal Codice del Terzo settore è pari al 38,54%. A stabilirlo è il provvedimento 24 dicembre 2018.
Il Codice del Terzo settore (articolo 62, comma 1, Dlgs 117/2017), per assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), ha istituito il Fondo unico nazionale, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (Onc).
A partire dal 2018, alle Fob è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi (articolo 62, comma 6).
In base alle disposizioni attuative del beneficio, approvate con il Dm 4 maggio 2018:
Con il provvedimento pubblicato oggi, l’Agenzia, quindi, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2018 e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun entro lo scorso 31 ottobre, ha fissato nella misura del 38,54% la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione per il 2018.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate